IMU: Aliquote
- Aliquote anno 2019
- Abitazione principale
- Pertinenze abitazione principale
- Detrazione abitazione principale
- Allegati e documenti
- Modulistica
- Link utili
Aliquote anno 2019
Deliberazione n° 23 del 21/03/2019:
1. Aliquota 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs 201/2011 appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
2. Aliquota 1,06% per tutti gli altri immobili ad esclusione degli immobili riportati nel punto 3. (per gli immobili in categoria D il versamento deve essere effettuato con la ripartizione 0.76 allo stato e 0.3 al comune)
3. Aliquota agevolata 1.02% per gli immobili censiti nelle categorie D7, C1 e C3 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o commerciale. (per gli immobili in categoria D il versamento deve essere effettuato con la ripartizione 0.76 allo stato e 0.26 al comune)
Nel caso in cui il proprietario soggetto passivo non corrisponda al soggetto utilizzatore (persona fisica o giuridica), l’aliquota non può essere applicata. Uniche eccezioni ammesse a tale principio, con conseguente applicazione della suddetta aliquota, sono rappresentate dalle ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato dalla ditta individuale, società semplice o in nome collettivo (Snc) di cui il soggetto passivo IMU è titolare o è socio, oppure sia utilizzato dalla società in accomandita semplice (Sas) di cui il soggetto passivo IMU è socio accomandatario.
4. Aliquota agevolata 0.91% per gli immobili in categoria D, conferiti nei trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al c. 3 dell’art. 1 L. 22/06/2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: ( ripartizione 0.76 allo stato e 0.15 al comune);
5. Aliquota agevolata 0.53% per gli immobili , ad esclusione di quelli in categoria D, conferiti nei trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al c. 3 dell’art. 1 L. 22/06/2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si precisa che per poter usufruire delle aliquote agevolate è necessario presentare una comunicazione su apposito modello redatto dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’ applicazione dell’aliquota agevolata, pena decadenza del beneficio.
Sono state introdotte nuove detrazioni, pari a 80,00 € per ogni telecamera installata in favore dei soggetti di al c.1-bis, art.7 del D.L. n. 14 del 20/02/2017, proponenti progetti che siano stati approvati dal Comune di Prato precisando che:
a) le detrazioni possono essere applicate esclusivamente agli immobili sui quali sono installati gli impianti;
b) le detrazioni sono applicabili per le istallazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017;
c) Le detrazioni sono applicabili per 2 annualità a partire dal 2018.
d) Nel caso di progetti presentati da amministratori di condominio le detrazioni spetteranno ai singoli condomini sulla base della ripartizione delle proprietà. Le detrazioni possono essere applicate anche nel caso in cui esistano beni comuni.
In questo caso il contribuente non dovrà richiedere all’ufficio IMU l’applicazione della/delle detrazioni, ma sarà il Comune a comunicare chi e in che misura ne potrà beneficiare.
Sono escluse dall’applicazione dell’IMU le seguenti fattispecie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
-fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio)
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia; (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 2014/2011;
-i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Viene equiparata ad abitazione principale l'unita' immobiliare con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'equiparazione ad abitazione principale dovranno essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione 2017 (30 giugno 2018).
In caso di tardiva presentazione della comunicazione richiesta, la riduzione sarà applicata a partire dall’anno successivo.
Pertinenze abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Detrazione abitazione principale
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale per più soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.
La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, non si applica invece l’aliquota ridotta per l’abitazione principale.
Allegati e documenti
Link utili
Calcolo IMU online per il Comune di Prato (link esterno alla rete civica)