IMU: Riduzioni
Riduzioni
La base imponibile è ridotta del 50% per:
- I fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell’art 10 del codice di cui al D.L 22 gennaio 2004 n° 42.
- I fabbricati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Una unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado alle seguenti condizioni:
Non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01, A/08 e A/09.
Il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere un unico immobile ad uso abitativo, oltre alla propria abitazione principale.
Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
L’immobile in comodato deve essere concesso a parenti in linea retta di I° grado (genitori-figli).
Il comodatario deve essere residente all’interno dell’immobile concesso in comodato.
Il contratto deve essere registrato.
Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 l’imposta si determina applicando l’aliquota stabilita dal comune nella misura del 75% quindi con una riduzione del 25%.
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo in cui si sono verificate le variazioni), a pena decadenza del beneficio.