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IMU: Dichiarazione IMU anno 2019




Condizioni e termini per la presentazione

La dichiarazione relativa all' IMU 2019 (Imposta Municipale Unica) deve essere presentata entro il 31/12/2020 .
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni presentate ai fini ICI sono considerate valide ai fini IMU in quanto compatibili.

In quali casi non si deve presentare la dichiarazione IMU

1. Immobili oggetto di atti registrati con “modello unico informatico (MUI) ad esclusione dei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico;
2. Immobili inclusi nelle denuncie di successione apertesi dal 01/01/2012;
3. E' intervenuta una variazione di residenza;
4. Terreni incolti;
5. in caso di variazione oggettiva o soggettiva riportata in catasto non deve essere presentata la dichiarazione IMU, in quanto le informazioni sono disponibili ai Comuni.

In quali casi si deve presentare la dichiarazione IMU

Con l’istituzione dell’IMU nasce un “nuovo” diritto di abitazione ovvero quello del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto che l’informazione dell’assegnazione dell’immobile non può essere reperita dalla banca dati catastale, per i coniugi separati o divorziati si rende necessaria la presentazione della dichiarazione IMU.

Nel caso di coniugi non legalmente separati, residenti nello stesso comune ma in immobili diversi, si rende necessaria la presentazione della dichiarazione IMU per l’individuazione dell’abitazione principale in quanto non è possibile applicare tale agevolazione ad entrambi gli immobili.

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio).
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio)
- unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia. (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio).

Terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale.

-Immobili che godono di riduzioni d'imposta: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, fabbricati di interesse storico o artistico, immobili concessi in comodato a parenti in linea retta, immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione di aliquota.
- Immobili oggetto di locazione finanziaria;
- Immobili oggetto di atti di concessione amministrativa su aree demaniali;
- Atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha per oggetto un'area fabbricabile;
- Un terreno agricolo è diventato fabbricabile o viceversa;
- In caso di utilizzazione della potenzialità edificatoria di un fabbricato;
- Variazione del valore dell'area edificabile rispetto ad un valore precedentemente dichiarato;
- Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (a proprietà divisa), in via provvisoria;
- L’immobile è concesso in locazione dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n° 616;
- L'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno il diritto all'esenzione dall'IMU;
- Un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- E' intervenuta, relativamente all’immobile una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- E' intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematice del MUI;
- Parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del Codice Civile accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministrato di condominio per conto di tutti i condomini;
- Immobile oggetto di diritti reali di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9 novembre 1998, n° 427 (Multiproprietà); in tale fattispecie l’amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione;
- Immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- Acquisto o cessazione sull'immobile di un diritto reale per effetto di legge.

Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Per maggiori specifiche sugli obblighi dichiarativi si rimanda alle istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione IMU (scaricabile in fondo alla pagina).

La dichiarazione deve essere compilata utilizzando gli appositi moduli disponibili nella pagina della modulistica scaricabile o presso la sede di Società Risorse - Sori Spa,
Il modulo compilato deve essere presentato, per consegna diretta, presso una delle sedi di Società Risorse, o a mezzo raccomandata semplice.

A chi rivolgersi

 Sede di Sori a Prato

Sede
Piazza San Francesco, 2 - 59100 Prato (PO)

Centralino 0574/1838100

Orario
Si riceve al pubblico, solo su appuntamento, dal luned́ al venerd́ dalle ore 9:00 alle 14:00.

Sito web http://www.so-ri.it/

PEC sori@legalmail.it

Allegati e documenti

 Istruzioni ufficiali per la compilazione della Dichiarazione IMU in formato .pdf 208 kb
 Modello ufficiale di Dichiarazione IMU in formato .pdf 41 kb



Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 06.08.2024