TASI: Presupposto ed informazioni di base sulla TASI
- Cos'è la TASI
- Presupposto d'imposta
- Fattispecie
- Soggetti passivi
- Ripartizione proprietario-occupante
- Base imponibile
- Dove andare
Cos'è la TASI
La TASI è il tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili quali ordine pubblico e sicurezza, viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, etc.stradali, protezione civile etc.
Presupposto d'imposta
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria.
Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli e dall’anno 2016, le abitazioni principali con le relative pertinenze così come definita ai fini IMU, nonché le unità immobiliari ad essa equiparate.
Fattispecie
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; tra i fabbricati sono compresi anche le abitazioni rurali ed i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.
Per fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993 n° 557, e s.m.i., si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n° 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228;
j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 9, del DLgs 504/92 (coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
Soggetti passivi
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta interamente dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Ripartizione proprietario-occupante
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ciascun soggetto è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Base imponibile
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicato per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga all’art. 2 del D.Lgs 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali prive di rendita F/2 (immobile collabente), F/3 (immobile in corso di costruzione) ed F/4 (immobile in corso di definizione), la base imponibile è costituita dal valore venale, dell’area considerata edificabile, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
A chi rivolgersi
Sede
Via Toscanini, 21 - 59013 Montemurlo
(PO)
Telefono
0574 1838100
Orario
Luned́ 9:00 - 12:30.