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TASI: Scadenza IMU e TASI - Breve riepilogo regole ed adempimenti




Scadenze IMU/TASI

Termine del pagamento dell'acconto IMU/TASI relativo al 2019: lunedì 17 giugno.
Termine del pagamento del saldo IMU/TASI relativo al 2019: lunedì 16 dicembre.
Di seguito si ricordano le regole principali da applicare per adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge.

TASI

L’aliquota da applicare è quella del 2,5 per mille sulle seguenti tipologie di immobili:
- I fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si applica l’aliquota del 1,0 per mille per tutti gli altri fabbricati compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, (ad esclusione delle abitazioni sfitte da oltre due anni e delle aree edificabili a cui è già applicata per l’IMU l’aliquota massima del 10,6).

- Tutti gli immobili diversi dai precedenti. non pagano la Tasi; è quindi è esclusa dalla TASI l’abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati.

IMU

Le aliquote da applicare sono le seguenti:
- Aliquota 0,6 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
- Aliquota 0,76% per abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stipulato a livello locale : Canone concordato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431 del 9/12/1998);
- Aliquota ordinaria 0,93% per tutti gli altri fabbricati ad eccezione delle abitazioni sfitte;
- Aliquota 1,06% per le unita immobiliari destinate ad abitazioni sfitte ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 431 del 9/12/1998 (immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni);
- Aliquota 1,06% per le aree edificabili ed i terreni.

Abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) alle seguenti condizioni:
- Non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01 (abitazione signorile), A/08 (ville) e A/09 (castelli e palazzi storici);
- Il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere un unico immobile ad uso abitativo, oltre alla propria abitazione principale;
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodatario deve essere residente all’interno dell’immobile concesso in comodato;
- Il contratto deve essere registrato.

Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Abbattimento del 25% dell’imposta per gli immobili locati a “canone concordato” di cui alla L. 431/1998.

Esclusione dal pagamento per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP ed esclusione dei terreni agricoli (coltivati imprenditorialmente) in quanto Montemurlo risulta comune montano.

N.B.

Per poter usufruire delle riduzioni ed esenzioni si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione Imu/Tasi entro il 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio riduzioni 2018, dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2019).




Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 07.08.2024