Nuova IMU: Quando e dove si paga
Periodicità
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Versamenti
Il versamento dell'imposta dovuta si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
I versamenti potranno essere effettuati tramite modello F24, bollettino postale reperibile presso Poste Italiane, indicando il codice comune G999 oppure attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma pagoPA)
Il pagamento dell’ imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno.
Riserva di gettito a favore dello Stato
È riservata allo Stato unicamente l’imposta calcolata allo 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D. l’imposta restante deve essere versata al Comune.
E’ riservata al Comune l’imposta di tutte le altre categorie di fabbricati, terreni ed aree edificabili.
Allegati e documenti
Link utili
Calcolo IMU online per il Comune di Prato (link esterno alla rete civica)
Modello F24 e istruzioni per una corretta compilazione tratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate (link esterno alla rete civica)