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Nuova IMU: Ravvedimento operoso




Hai fatto degli errori con il calcolo dell'IMU?

Puoi metterti in regola pagando sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso prima dell'inizio delle verifiche dell'ufficio.

Se hai dimenticato di pagare o non hai pagato correttamente ti puoi ravvedere con le seguenti modalità:

1. Entro 14 giorni dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:
- SANZIONE dello 0,1% sull'imposta non versata per ogni giorno di ritardo.
2. dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:
- SANZIONE del 1,5% fissa sull'imposta non versata.
3. dal trentunesimo fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:
- SANZIONE del 1,67% fissa sull'imposta non versata.
4. dal novantunesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore:
- SANZIONE del 3,75% fissa sull'imposta non versata.
5. oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine:
- SANZIONE del 4,29% fissa sull'imposta non versata.
6. oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento ed entro 5 anni dal medesimo termine:
- SANZIONE del 5% fissa sull'imposta non versata.
Oltre l’imposta non versata e le sanzioni descritte ai punti precedenti, sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi sulla sola imposta, al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno".

La formula per il calcolo è la seguente:
- imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500

dal 01/01/2018 il tasso di interesse legale è del 0,3%
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017

dal 01/01/2019 il tasso di interesse legale è del 0,8%
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2018

dal 01/01/2020 il tasso di interesse legale è del 0,05%
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2019

dal 01/01/2021 il tasso di interesse legale è del 0,01%
Decreto Ministeriale 11 dicembre 2020

dal 01/01/2022 il tasso di interesse legale è del 1,25%
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2021

dal 01/01/2023 il tasso di interesse legale è del 5,00%
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2022

Modalità di compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Il codice catastale del comune di Cantagallo è B626.




Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 07.08.2024