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Rateizzazione: Regole per la rateizzazione e modello di richiesta





CONDIZIONI DI RATEIZZAZIONE DI ATTI RELATIVI AL COMUNE DI CANTAGALLO

1) Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili
- da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili o 3 rate bimestrali
- da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili o 6 rate bimestrali
- da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili o 9 rate bimestrali
- da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili o 12 rate bimestrali
- oltre € 6000,00 fino a 36 rate mensili o 18 rate bimestrali
La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2) La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora previsti dal vigente Regolamento delle Entrate, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3) L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4) Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

5) La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6) Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7) Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni bimestrali.

8) In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

9) In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.



Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 06.08.2024