Rateizzazione: Regole per la rateizzazione e modello di richiesta
CONDIZIONI DI RATEIZZAZIONE DI ATTI RELATIVI AL COMUNE DI MONTALE
1) Per tutte le entrate di titolarità dell’ente, qualora le modalità di concessione delle rateizzazioni non siano già disciplinate nei singoli regolamenti o in altri specifici provvedimenti, è possibile consentire, con atto formale, la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 bimestrali secondo il seguente schema:
- fino a 50 euro nessuna rateizzazione
- da € 50,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili
- da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili o 3 rate bimestrali
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili o 6 rate bimestrali
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili o 9 rate bimestrali
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili o 18 rate bimestrali
- da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili o 30 rate bimestrali
- oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili o 36 rate bimestrali
2) L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato degli interessi di mora di cui all’articolo 6 bis del presente regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione stessa e delle spese di riscossione e gestione della rata stessa. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di mora.
3) Il pagamento della prima rata perfeziona l’accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
4) Nel caso in cui l’obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento scaduti al momento della richiesta, nell’importo oggetto di rateazione deve essere previsto il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dall’Amministrazione e/o dall’eventuale soggetto affidatario in caso di affidamento a soggetto esterno; se l’importo complessivo è superiore ad euro 20.000,00 l’ammontare della prima rata del piano di rateizzazione è pari almeno al 20% del debito residuo mentre per le rate successive si rimanda allo schema di cui al comma che precede.
5) Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 50.000,00 è necessaria la previa presentazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.
6) Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta oltre il termine previsto per il pagamento dell’avviso di accertamento, ma prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il debito, comprensivo degli interessi moratori, è maggiorato degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge.
7) Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della dilazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
8) Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile della singola entrata, che provvede con apposito proprio provvedimento.
9) In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione, la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 26 D.Lgs n. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.
1) Per tutte le entrate di titolarità dell’ente, qualora le modalità di concessione delle rateizzazioni non siano già disciplinate nei singoli regolamenti o in altri specifici provvedimenti, è possibile consentire, con atto formale, la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 bimestrali secondo il seguente schema:
- fino a 50 euro nessuna rateizzazione
- da € 50,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili
- da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili o 3 rate bimestrali
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili o 6 rate bimestrali
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili o 9 rate bimestrali
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili o 18 rate bimestrali
- da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili o 30 rate bimestrali
- oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili o 36 rate bimestrali
2) L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato degli interessi di mora di cui all’articolo 6 bis del presente regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione stessa e delle spese di riscossione e gestione della rata stessa. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di mora.
3) Il pagamento della prima rata perfeziona l’accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
4) Nel caso in cui l’obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento scaduti al momento della richiesta, nell’importo oggetto di rateazione deve essere previsto il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dall’Amministrazione e/o dall’eventuale soggetto affidatario in caso di affidamento a soggetto esterno; se l’importo complessivo è superiore ad euro 20.000,00 l’ammontare della prima rata del piano di rateizzazione è pari almeno al 20% del debito residuo mentre per le rate successive si rimanda allo schema di cui al comma che precede.
5) Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 50.000,00 è necessaria la previa presentazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.
6) Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta oltre il termine previsto per il pagamento dell’avviso di accertamento, ma prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il debito, comprensivo degli interessi moratori, è maggiorato degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge.
7) Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della dilazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
8) Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile della singola entrata, che provvede con apposito proprio provvedimento.
9) In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione, la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 26 D.Lgs n. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.